Influenza sull’economia degli incidenti boschivi

di | 9 Settembre 2016

Trattiamo ora l’argomento degli incendi boschivi, che provocano annualmente la perdita di migliaia di ettari di superficie boschiva e ingenti danni economici. Le cause degli incendi sono principalmente da ricondurre ai comportamenti umani. Solo nell’1% dei casi le cause sono naturali, mentre nel 28% dei casi si tratta di incendi involontari o colposi e il 71% è da attribuire a cause dolose o volontarie.

In parte i roghi sono dovuti alla tradizione agropastorale che considera il fuoco un mezzo per procurarsi nuovo pascolo oppure nel caso della tradizione contadina per ricreare la fertilità del proprio terreno. Altrimenti gli incendi sono spesso legati a interessi speculativi legati al mondo dell’edilizia. In molti casi purtroppo capita anche che a causare l’incendio siano proprio coloro che sono pagati per spegnerlo. In alcune regioni infatti il numero di incendi crea o conferma assunzioni di operai forestali precari.

Per fortuna la situazione circa il fenomeno degli incendi dolosi negli ultimi anni in Italia è leggermente migliorata grazie alle campagne di sensibilizzazione ed a una migliore organizzazione dell’apparato anticendio della Protezione Civile e delle singole Regioni. Il miglior modo per contrastare questi incidenti restano però le applicazioni di leggi più severe per evitare speculazioni sulle aree incendiate ed il rafforzamento dei divieti come anche l’istituzione del catasto.

Infatti in questo campo il lavoro è ancora lungo e deve avvenire una maggiore sensibilizzazione politica, sociale ed amministrativa che faccia capire ai cittadini l’importanza del territorio circostante e che li renda consapevoli delle minacce provocate dal fuoco. In tal senso, è stato effettuato un importante passo in avanti con l’introduzione della legge quadro sugli incendi boschivi n°353 del 21 novembre 2000, la quale ha esaltato il ruolo della conoscenza e della prevenzione (art. 4 comma 2), introducendo il reato d’incendio boschivo nel nostro Codice Penale (art. 423 bis).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *