Riforma dello sport: cos’è e dove informarsi

di | 7 Dicembre 2022
riforma dello sport

Il mondo dello sport aprirà il nuovo anno con una novità interessante: il 1° gennaio 2023, infatti, entrerà in vigore la Riforma dello sport: una legge che impatterà su tutte le realtà incentrate sullo svolgimento della pratica sportiva, come ASD, SSD, palestre, centri sportivi, piscine.

Un nuovo volto per il mondo dello sport, nuovi canoni, ma soprattutto una rinnovata disciplina in merito ai rapporti di lavoro ed ai compensi sportivi.

Ne avevi mai sentito parlare? Se vuoi sapere di più riguardo la Riforma dello sport, ricordati di ricorrere sempre a fonti d’informazione autorevoli o leggi le prossime righe.

Chi è il lavoratore sportivo

Innanzitutto è doveroso fare chiarezza e definire la figura del lavoratore sportivo.
Chi è?
Per lavoratore sportivo si intendono tutti i tesserati, atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, direttori di gara, che compiono dietro relativo compenso tutte quelle mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti.

 Le novità della riforma

Finora, in presenza di un’attività sportiva dilettantistica, viene riconosciuto esclusivamente il compenso sportivo che, tuttavia, non è soggetto a contribuzione previdenziale e a ritenuta fiscale per la parte esente fino a 10.000 €.

Per la Corte di Cassazione, però, questa prassi risulta essere contra legem in tutti quei casi in cui lo sportivo retribuito svolga questa attività in via principale, anche se non esclusiva.

La nuova riforma, quindi, fornisce soluzioni diverse sui rapporti di lavoro in tale ambito a seconda delle aree di attività dilettantistica.

Vediamoli nello specifico:

  • L’attività svolta con prestazioni volontarie o con compensi inferiori a 5.000€ annui, analogamente a quanto già previsto per i compensi occasionali, richiede esclusivamente la comunicazione di inizio rapporto, la C.U. e la copertura INAIL.
  • L’attività giovanile e di avviamentoin cui sono compresi i lavoratori che percepiscono fino a 15.000 € annui, prevede il riconoscimento della tutela sotto il profilo lavoristico ma non una ritenuta fiscale per la parte eccedente i 5.000€.
  • L’attività dilettantistica apicale di vertice, in cui sono compresi gli operatori sportivi che percepiscono oltre 15.000€ annui, si è tenuti a ritenuta previdenziale per la parte eccedente i 5.000€.

Sarà compito del committente, quindi della società sportiva, comunicare al Centro dell’impiego, almeno un giorno prima dell’inizio della collaborazione, i dati di questa.

Inoltre, potranno essere previste anche funzioni per forme di collaborazioni a chiamata, come quelle relative agli arbitri e ai giudici di gara.

Associazioni sportive e Terzo settore

Questo Decreto Correttivo permette la compatibilità tra Riforma dello Sport e quella del Terzo Settore. Così, gli enti che ne fanno parte potranno svolgere l’attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale, potendo applicare anche solo la disciplina relativa alla riforma dello sport.

Posto che le Associazioni Sportive non sono comprese tra gli enti del Terzo Settore, possono decidere di entrare a farne parte godendo delle agevolazioni specifiche previste per tali enti “in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative” o decidere di non iscriversi al registro unico nazionale del T.S.

Risulterà quindi possibile avere tre associazioni sportive dilettantistiche che svolgono la stessa attività, ma che avranno discipline giuridiche e fiscali diverse:

  • Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS;
  • Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS;
  • Associazione Sportiva iscritta al Coni e al registro delle attività sportive.

Le Associazioni che decideranno di entrare nel Terzo Settore potranno solo diventando:

  • Associazioni di promozione sociale: attività mutualistiche con possibilità di compenso a soci;
  • Organizzazioni di volontariato: attività solidaristiche a mero titolo volontario;
  • Imprese sociali: attività economica con divieto di lucro soggettivo (unica possibilità per le SSD);
  • “Altri enti” settore con le minori agevolazioni fiscali.

Per tutte i dettagli e le novità della Riforma dello sport puoi visitare la Gazzetta Ufficiale. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/02/22G00174/sg

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